Terre e rocce da scavo in cantiere: la guida normativa 2026
La gestione delle terre e rocce da scavo segue un duplice binario normativo: possono qualificarsi come sottoprodotti riutilizzabili oppure come rifiuti da smaltire. La distinzione dipende dai requisiti del D.P.R. 120/2017 e del D.Lgs. 152/2006, con impatti diretti su tempi, costi e adempimenti di cantiere.
Per le imprese edili una classificazione corretta può incidere su costi e impatto ambientale del cantiere. Il Gruppo Sartorello, attivo da oltre trent’anni a Vicenza, opera nel settore edile e nella gestione di rifiuti inerti, ambiti coinvolti nel ciclo delle terre e rocce da scavo.
Cosa si intende per terre e rocce da scavo
Secondo l’articolo 2 del D.P.R. 120/2017, le terre e rocce da scavo comprendono il suolo escavato durante la realizzazione di opere come sbancamenti, fondazioni, trincee, gallerie, strade, trivellazioni e consolidamenti. Vi rientrano anche materiali litoidi e frazioni granulometriche provenienti da alvei, zone golenali, spiagge e fondali lacustri o marini.
Il materiale può contenere calcestruzzo, bentonite, PVC, vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato. La condizione è che le concentrazioni di inquinanti restino entro i limiti della Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006, in funzione della destinazione d’uso urbanistica del sito.
Quando sono qualificate come sottoprodotti
Le terre e rocce da scavo si qualificano come sottoprodotti, non come rifiuti, quando soddisfano i requisiti dell’articolo 4 del D.P.R. 120/2017. Devono rispettare i parametri di qualità ambientale, derivare da un’opera principale e risultare idonee al riutilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale.
Il riutilizzo è ammesso nella stessa opera o in opere diverse per reinterri, riempimenti, rilevati e recuperi ambientali, oppure in processi produttivi in sostituzione di materiali di cava. L’eventuale presenza di materiali di riporto antropici non può superare il 20% in peso.
Quando diventano rifiuti da gestire
Le terre e rocce da scavo che non rispettano i requisiti dei sottoprodotti, o presentano concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti, vanno gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006. Si applicano i codici CER 17.05.04 per i materiali non pericolosi e 17.05.03 per quelli pericolosi.
La gestione come rifiuti richiede caratterizzazione, test di cessione, formulario di identificazione per ogni trasporto e affidamento a impianti autorizzati al recupero o allo smaltimento. Il deposito temporaneo nel sito di produzione segue regole precise di durata, quantità e modalità di stoccaggio, in particolare per le tipologie pericolose.
Adempimenti per cantieri piccoli e grandi
Per i cantieri di piccole dimensioni, con produzione fino a 6.000 metri cubi, è prevista una dichiarazione sostitutiva da trasmettere almeno 15 giorni prima dei lavori. Al termine il proponente presenta la dichiarazione di avvenuto utilizzo, pena la riqualificazione del materiale come rifiuto.
I cantieri di grandi dimensioni soggetti a VIA o AIA devono predisporre un piano di utilizzo conforme al D.P.R. 120/2017, da trasmettere ad autorità competente e ARPA almeno 90 giorni prima dei lavori. È atteso un nuovo regolamento di semplificazione, sul quale il Consiglio di Stato si è espresso favorevolmente nell’aprile 2026, destinato a sostituire il D.P.R. 120/2017.
La gestione integrata con un partner qualificato
Nella gestione delle terre e rocce da scavo, operatori specializzati nelle diverse fasi di cantiere possono facilitare il rispetto degli adempimenti. Il Gruppo Sartorello opera attraverso tre società integrate: Sartorello Building per costruzioni, demolizioni e scavi, Sartorello Recycling per il recupero degli inerti dal 2009, Sartorello General Services per trasporto e noleggio attrezzature.
Sartorello Recycling è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 4 classe D e collabora con laboratori accreditati Accredia per le analisi sui materiali. Il gruppo gestisce terre e rocce da scavo, demolizioni, trasporto rifiuti speciali non pericolosi e vendita di aggregati riciclati certificati.
Domande frequenti
Quando le terre e rocce da scavo sono sottoprodotti?
Quando rispettano i parametri ambientali della Tabella 1 del D.Lgs. 152/2006, derivano da un’opera principale e sono idonee al riutilizzo diretto senza trattamenti, secondo l’articolo 4 del D.P.R. 120/2017.
Qual è la differenza tra cantiere piccolo e grande?
Un cantiere è di piccole dimensioni fino a 6.000 metri cubi prodotti, di grandi dimensioni oltre. I primi richiedono una dichiarazione sostitutiva, i secondi soggetti a VIA o AIA necessitano del piano di utilizzo.
Cosa accade senza dichiarazione di avvenuto utilizzo?
La mancata presentazione comporta la cessazione della qualifica di sottoprodotto. Il materiale torna rifiuto, con sanzioni penali previste dall’articolo 256 del D.Lgs. 152/2006 per gestione non autorizzata.
Distinguere correttamente le terre e rocce da scavo come sottoprodotti o rifiuti è una scelta strategica per ogni cantiere edile. Una classificazione fondata sulla caratterizzazione ambientale contribuisce alla conformità normativa e a un uso più efficiente dei materiali nel settore costruzioni.
In provincia di Vicenza, il Gruppo Sartorello mette a disposizione un’esperienza ultratrentennale nel settore edile e nella gestione dei rifiuti inerti. Contatta Sartorello Recycling o Sartorello Building per un preventivo e informazioni sui servizi.
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