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Terre da scavo: cosa cambia con il nuovo regolamento

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Terre da scavo: cosa cambia con il nuovo regolamento

Le terre da scavo restano oggi disciplinate dal DPR 120/2017, che permette di gestirle come sottoprodotto anziché come rifiuto. Il regolamento destinato a sostituirlo ha ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato, ma non è ancora entrato in vigore.

Conoscere le regole vigenti e le novità in arrivo permette alle imprese edili di programmare gli scavi evitando sanzioni. Sartorello Recycling opera nella gestione dei rifiuti inerti provenienti da scavi e demolizioni, a servizio dei cantieri della provincia di Vicenza.

Che cosa sono le terre da scavo

Con questa espressione si indica il suolo scavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera. Rientrano nella definizione gli scavi in genere, come sbancamenti, fondazioni e trincee, ma anche le perforazioni, le trivellazioni, le palificazioni e gli interventi di consolidamento del terreno. La categoria è dunque più ampia di quanto il nome possa suggerire a prima vista.

Sono comprese le opere infrastrutturali quali gallerie e strade, oltre alla rimozione e al livellamento di opere in terra. La caratterizzazione del materiale, la provenienza e la destinazione finale determinano quale regime normativo si applica alle terre da scavo prodotte nel singolo cantiere. Ogni ipotesi comporta obblighi documentali e responsabilità differenti in capo all’impresa esecutrice.

Quando le terre da scavo diventano sottoprodotto

Tre regimi distinti governano la materia. Il suolo allo stato naturale riutilizzato nello stesso sito di produzione resta escluso dalla disciplina dei rifiuti. Il DPR 120/2017 regola invece i casi in cui le terre da scavo assumono la qualifica di sottoprodotto e possono essere reimpiegate in altre opere, in sostituzione dei materiali di cava.

Per ottenerla il materiale deve risultare utilizzabile senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e rispettare i requisiti di qualità ambientale riferiti alla destinazione d’uso del sito. Non deve inoltre costituire fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, condizione delicata in presenza di falda affiorante. Il rispetto di questi requisiti va dimostrato in via preventiva.

Terre da scavo in Veneto: gli adempimenti previsti

Il produttore invia ad ARPAV e ai comuni interessati una dichiarazione di utilizzo almeno quindici giorni prima dell’inizio dello scavo. La sottoscrive il legale rappresentante della ditta che esegue materialmente i lavori, compilando l’applicativo web dedicato messo a disposizione dalla Regione del Veneto. La comunicazione riguarda le caratteristiche dei materiali che verranno scavati.

Il trasporto delle terre da scavo fuori dal sito di produzione viaggia accompagnato dalla documentazione prevista dalla norma. A movimentazioni concluse va trasmessa la dichiarazione di avvenuto utilizzo: la sua omissione fa decadere la qualifica di sottoprodotto e obbliga a gestire il materiale come rifiuto. Cambiano allora oneri, tracciabilità e destinazioni ammesse per il cantiere.

Tempi di riutilizzo e verifiche analitiche

Il riutilizzo deve avvenire entro un anno, salvo tempistiche superiori previste dal sito di destinazione, con proroga concedibile una sola volta per un massimo di sei mesi. Le modifiche sostanziali vanno comunicate in anticipo e, quando riguardano la destinazione, restano numericamente limitate. Operare in difformità comporta di norma la perdita della qualifica di sottoprodotto.

La verifica del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione segue le istruzioni operative dell’agenzia regionale. Quando il materiale non soddisfa i requisiti va gestito come rifiuto: Sartorello Recycling effettua campionamenti e test in cantiere, avvalendosi di laboratori accreditati Accredia per le analisi. Una caratterizzazione accurata delle terre da scavo riduce il rischio di contestazioni.

Che cosa prevede il nuovo regolamento

Lo schema attuativo del DL 13/2023 sostituirà integralmente la disciplina vigente sulle terre da scavo. Il Consiglio di Stato si è espresso con parere favorevole, condizionato al recepimento di osservazioni su procedimento, coerenza con la normativa primaria e tenuta tecnica del testo. Il provvedimento si articola in trentatré articoli e dodici allegati, distribuiti in sette titoli.

L’ambito di applicazione si amplia ai sedimenti escavati, ai materiali provenienti da affioramenti naturali contenenti amianto e ai residui di lavorazione dei materiali lapidei. Sono attese semplificazioni per i cantieri di micro dimensioni, sotto i mille metri cubi di materiale movimentato. Fino alla pubblicazione ufficiale continuano ad applicarsi le disposizioni oggi vigenti.

Domande frequenti

Le terre da scavo sono sempre un rifiuto?

No. Se rispettano i requisiti ambientali e di utilizzabilità previsti dalla norma possono essere qualificate come sottoprodotto e reimpiegate, senza rientrare nel regime dei rifiuti.

Chi firma la dichiarazione di utilizzo?

La sottoscrive il produttore, ossia il legale rappresentante dell’impresa che esegue lo scavo. Nel solo caso di completo riutilizzo in sito sono ammesse firme del proprietario, del progettista o del direttore dei lavori.

Il nuovo regolamento è già applicabile?

No. Fino alla pubblicazione ufficiale del provvedimento restano applicabili le regole attuali. Le imprese devono quindi continuare a seguire gli adempimenti e le tempistiche oggi previsti per i propri cantieri.

Conclusione

Gestire correttamente le terre da scavo significa ridurre i costi di smaltimento e proteggere l’impresa dal rischio sanzionatorio. La distinzione tra sottoprodotto e rifiuto si gioca sulla documentazione trasmessa e sulla qualità ambientale del materiale scavato.

Attiva dal 2009 nel recupero degli inerti, Sartorello Recycling è iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali per il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi. Contatta il gruppo per valutare il recupero dei materiali del tuo cantiere e richiedere un preventivo dedicato.

 

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